Al fine di promuovere la cultura della legalità e condannando qualsiasi forma di illecito, Maddalena S.p.A. ha adottato lo strumento del Whistleblowing in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, per incoraggiare dipendenti, collaboratori e fornitori a segnalare qualsiasi violazione o irregolarità, garantendo la tutela della riservatezza del segnalante e protezione dalle ritorsioni.
Con il termine Whistleblowing, in particolare, si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Maddalena S.p.A. anche prima dell’entrata in vigore della norma sopra ricordata, era dotata di un sistema di segnalazioni di eventuali comportamenti illeciti, previsto all’interno del Modello 231, volto a promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti all’interno dell’azienda e di tutela del segnalante.
I presupposti e le modalità per inviare e gestire le segnalazioni di Maddalena S.p.A. sono meglio disciplinati nella Procedura Whistleblowing del Sistema di Gestione Integrato. Procedendo con l’inoltro di una segnalazione, si dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali in caso di segnalazioni whistleblowing (Whistleblowing Privacy Policy).
Chi può segnalare?
- ESPONENTI AZIENDALI
- DIPENDENTI: soggetti che intrattengono con Maddalena S.p.A. un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a tempo parziale, intermittente, determinato, in somministrazione, di apprendistato, con prestazioni occasionali nonché volontari o tirocinanti, siano essi retribuiti o meno;
- COLLABORATORI, FORNITORI e CONSULENTI
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (indicati nell’Allegato 1 al D.lgs.24/2023 a cui si rimanda per maggior dettaglio) relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;
- comportamenti, reati o irregolarità a danno di Maddalena.
Devono essere quindi segnalate le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti la commissione delle violazioni sopra richiamate, o che potrebbero essere commesse sulla base di elementi concreti.
Non viene garantita alcuna protezione al segnalante nel caso in cui egli abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita o abbia effettuato segnalazioni in mala fede (segnalazioni volutamente false o infondate, con contenuto diffamatorio o comunque aventi ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti, al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione).
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità della Società per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali;
- le violazioni disciplinate dagli atti dell’Unione europea o nazionali (indicati nella parte II dell’allegato al Decreto) ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea che prevedono già apposite procedure di segnalazione (ad esempio in materia di abusi di mercato, violazioni nel settore bancario o di intermediazione finanziaria);
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità della Società. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione della riservatezza e da misure ritorsive.
Al momento della segnalazione la persona segnalante deve però avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, siano vere e rientrino nell’ambito del D.lgs. 24/2023. È inoltre importante che la segnalazione sia tempestiva in relazione alle presunte violazioni comunicate
Gestore della segnalazione
Il soggetto preposto alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è l’Organismo di Vigilanza di Maddalena S.p.A., Ing. Giovanni Scalera. L’O.d.V. che riceve la segnalazione garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta, delle persone menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione
Canali di segnalazione
In via prioritaria i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno adottato da Maddalena S.p.A. e, solo al ricorrere di determinate condizioni, di seguito esplicitamente riportate, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.
Canali di segnalazione interna
La Società Maddalena S.p. A. mette a disposizione i seguenti canali per le segnalazioni scritte:
- apposito strumento informatico al presente link https://bit.ly/M_whistleblowing
- indirizzo di posta elettronica dell’O.d.V. giovanni.scalera@outlook.it
- indirizzo PEC: giovannifrancescomaria.scalera@ingpec.eu
- telefono: +39 339 6267939
- indirizzo di posta ordinaria dell’O.d.V. da far pervenire in busta chiusa con la dicitura “RISERVATA” o “PERSONALE” all’attenzione dell’O.d.V. di Maddalena Spa ing. Giovanni Scalera via Sotto Campagna, 75 – CAP 21020 COMABBIO (VA)
Le segnalazioni relative violazioni indicate dal Decreto (violazioni del diritto dell’Unione europea come specificate al paragrafo 3.1), potranno essere presentate:
- piattaforma whistleblowing dell’ANAC (canale esterno) reperibile sul sito internet dell’Autorità all’indirizzo https://whistleblowing.anticorruzione.it
- divulgazione pubblica;
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
Si fa presente che i segnalanti possono utilizzare il Canale Esterno (ANAC) solamente quando:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione. Si fa presente che i motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono basarsi su circostanze concrete da allegare alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un’Autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività).
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica solamente quando:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti negativi);
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si fa presente che i motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono basarsi su circostanze concrete da allegare alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili.