Le sempre più urgenti politiche ambientali condivise passano anche necessariamente attraverso la consapevolezza dei consumi, al fine di migliorare l’efficienza energetica.
È questo uno dei punti chiave della Direttiva europea 2018/2002, che è andata a modificare la precedente 2012/27, per azione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, su proposta della Commissione europea e previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali.
La Direttiva, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 24 dicembre dello stesso anno, si pone come significativo tassello all’interno degli obiettivi di ampio respiro in materia ambientale dell’Unione, ovvero migliorare l’efficienza energetica del 20% entro il 2020 e del 32,5% entro il 2030.
Uno dei passaggi del nuovo testo riguarda il nostro settore molto da vicino, ed è andato a modificare l’articolo 9 della precedente Direttiva, a cominciare dal titolo, divenuto “Misurazione del gas e dell’energia elettrica”, e poi con l’aggiunta di alcuni articoli aggiuntivi.
Articolo 9 bis
Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico
I due punti di questo articolo deliberano che gli Stati membri debbano provvedere alla fornitura di contatori ai clienti finali, in modo che possano conoscere con precisione l’entità dei loro consumi, e che negli edifici alimentati da una fonte centralizzata di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda ad uso domestico sia installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.
Articolo 9 ter
Ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico
Nei tre punti di questo articolo si stabilisce che, in caso di condomini o in generale di edifici alimentati da una fonte centrale, siano installati contatori individuali per le singole unità immobiliari, e che vengano promulgate dagli Stati membri norme nazionali trasparenti relative alla ripartizione dei costi, proporzionati agli effettivi singoli consumi.
Articolo 9 quater
Obbligo di lettura da remoto
Al fine di rendere efficace la materia contenuta negli articoli 9 bis e 9 ter, si impone che i contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 prevedano la telelettura, e che entro il termine del 1° gennaio 2027 non vi siano più contatori sprovvisti di questa opzione: entro quella data, i dispositivi installati precedentemente al 25 ottobre 2020 dovranno essere dotati di lettura da remoto o, dove non possibile, dovranno essere sostituiti.
A questo link, il testo completo della Direttiva: http://bit.ly/2U3SW9F